ilmondodielisa Guru

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 Sesso:  Età: 34 Registrato: 03/02/11 18:21 Messaggi: 4
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continua la battaglia degli Avvocati contro la Conciliazione/mediazione. Ultima novità dal "fronte" dell'Avvocatura è la richiesta di modifiche al D.lgs. 28/10 come illustrato nel comunicato dell'Ordine degli Avvocati di Milano.
le richieste più pressanti sono quelle relative all'obbligatorietà dell'assistenza del legale alle parti in conciliazione e la previsione dell'obbligatorietà della conciliazione solo per le cause di valore non superiore ai € 5.000,00, vale a dire quelle che, ad oggi, rientrano nella competenza del Giudice di Pace.
Evidentemente in questo modo il mondo dell'Avvocatura ritiene di salvaguadare l'attività professionale dei propri iscritti, impedendo la fuga dei potenziali clienti verso il "fai a te" della soluzione conciliativa delle piccole liti ed allo stesso tempo di non neutralizzare in toto lo scopo principale del D.Lgs. 28/10 che è quello di ....sfoltire il contenzioso che sta soffocando gli uffici giudiziari di tutta Italia.
a ben vedere è una contraddizione in termini la sola previsione dell'obbligatorietà della conciliazione. il percorso conciliativo infatti ha come suo presupposto inrinunciabile, se intrapreso seriamente, la volontà delle parti in conflitto d trovare una soluzione ottimale per tutti, evitando la lite. questo obbiettivo primario del percorso conciliativo è ablato sin dall'origine dalla previsione, decisamente contrastante, della sua obbligatorietà. Ciò premesso, rendere obblgatorio il tentativo di coniliazione per le sole controverie di competenza del Giudice di Pace non va a mondificare di molto quanto è già in vigore. Infatti il tentativo di Conciliazione innanzi al Giudice di Pace, ad oggi, secondo il dettato del Codice di Procedura (art. 320, comma 1, c.p.c.) è già previsto come "obbligatorio": "Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione".
la previsione di un "obbligo conciliativo" ante causam non fa altro che dupplicare la previsione del tentativo: un primo tentativo da svolgere aliunde, innanzi ad un Organismo di conciliazione, che, se fallito, porta innanzi al G.d.P. che, da norma codicistica (di cui non pare prevedersi la riformulazione alcuna), è tenuto a tentare (per la seconda volta) di conciliare le parti...
si ricorda che i conciliatori hanno frequentato corsi di formazione ad hoc, diversamente invece i Giudici di Pace che hanno come esperienza non quella della conciliazione (=attività di coadiuvazione delle parti nella ricerca - che necessariamente devono fare le parti in conflitto - di una soluzione idonea e soddisfcente per le stesse) ma quella della transazione (= mediazione tra due posizioni in conflitto per individuare una soluzione "equa"...per non dire "salomonica") e che quindi tendono a far coincidere due metodi di soluzione molto distanti tra loro, con ovvia prevalenza per la transazione.
in sostanza la richiesta del "blocco" dell'obbligatorietà alle cause di valore non superore i € 5.000,00 riporta tutto il sistema al punto di partenza, con l'aggravante di prolungare i tempi di accesso alla giustizia e di suo espletamento, a danno esclusivo del cittadino.
E. |
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